Psicologia Forense

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C.T.P.: La consulenza tecnica di parte in ambito clinico-forense.

C.T.P.: La consulenza tecnica di parte in ambito clinico-forense.

Sono una Psicologa Iscritta all’Albo della Regione Lombardia e Consulente Tecnico di Parte.

Sono socia dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica di Roma, presso la quale continuo ad approfondire alcuni ambiti applicativi della psicologia: la psicologia giuridica e la psicopatologia forense. Mi occupo su incarico dell’avvocato di assistere la parte nei procedimenti civili o penali nel ruolo di C.T.P..

Il ruolo del consulente tecnico di parte è fondamentale e strategico in quanto tutela l’interesse della parte che l’ha nominato attraverso le proprie conoscenze tecniche della materia sulla quale è chiamato ad operare. La nomina del CTP non è un obbligo, ma una facoltà, tuttavia rinunciare al ruolo e alle competenze di un consulente tecnico di parte è un rischio perché l’assistito, nella difesa dei propri diritti, si affiderebbe esclusivamente al Giudice. Presto la mia consulenza tecnica anche in fase preliminare, esaminando preventivamente, su richiesta degli avvocati e degli assistiti tutta la documentazione utile a predisporre una linea di approfondimento pertinente, utile a fini dei procedimenti. Normalmente il preventivo viene richiesto direttamente dagli assistiti, ma anche dagli studi legali.

Il costo di una consulenza tecnica di parte è determinata dalla durata della CTU, dal numero di incontri previsti, dal luogo di svolgimento e dalla specificità dell’incarico, pertanto stilo sempre una lettera di incarico, chiara, trasparente, comprensibile e completa di preventivo in cui viene dettagliato il tipo di intervento declinato in tutte le sue voci di assistenza.

In ambito stragiudiziale mi occupo di negoziazione assistita in particolare per questioni che riguardano l’affidamento e la gestione dei figli durante le procedure di separazione. La negoziazione assistita è uno strumento giuridico per la risoluzione dei conflitti.

Nel corso della negoziazione assistita, ciascun genitore potrà farsi assistere da uno psicologo esperto del processo separativo.

“La convenzione di negoziazione, assistita da almeno un avvocato per parte, può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio…” (art. 6 del D.L. 132/2014, coordinato con la Legge di conversione 10 novembre 2014 n. 162)”.

Presto consulenza tecnica di parte in ambito del danno non patrimoniale, su incarico della compagnia assicurativa, la controversia che si apre può giungere a buon fine attraverso il raggiungimento di un accordo in via stragiudiziale o attraverso la classica strada processuale.

Normalmente il danno non patrimoniale riguarda:

  • Danno biologico-psichico (lesione della salute psichica, ad esempio depressione reattiva o sindrome post-traumatica da stress)
  • Danno dinamico-relazionale (c.d. esistenziale, peggioramento delle condizioni di vita quotidiana)
  • Danno morale (sofferenza interiore)

Il soggetto danneggiato nell’evento lesivo quasi sempre non è l’unico ad avere diritto al risarcimento. In consulenza tecnica di parte lo psicologo valuta i danni riflessi, cioè i danni ai parenti della vittima principale come conseguenza delle lesioni, mortali o non mortali, di un familiare.

A titolo di esempio un caso frequente è rappresentato dal decesso di un familiare in un incidente stradale che provoca nel congiunto (marito, moglie, figlio) una sofferenza che va oltre la normale sofferenza (danno morale o danno da lutto) ed esita in una depressione (danno psichico) o uno stravolgimento delle abitudini di vita del soggetto (danno esistenziale).

Anche una grave invalidità del familiare, costringendo il coniuge e/o il figlio a prestare un’assistenza continua, produce un’alterazione dei ritmi e dei tempi di vita, limita l’espressione della personalità del soggetto in altre aree della sua vita, costringendolo ad esempio a limitare o interrompere l’attività lavorativa e/o sottraendo tempo ad interessi e svaghi (danno esistenziale).

Negli ambiti della psicologica clinica, giuridica, scolastica e del lavoro mi occupo anche di rendere il “parere pro-veritate”.

Il “parere pro-veritate” è una relazione di carattere tecnico-scientifico che espone l’esito di studio e di accertamenti che lo psicologo professionista ha effettuato spesso su base documentale, e/o  confrontandosi con i soggetti coinvolti. Le richieste più frequenti di “parere pro veritate” riguardano mobbing, stalking, bullismo (nella scuola e nel lavoro) e le situazioni conflittuali. Il parere richiesto non è un parere “di parte” (una “consulenza di parte”), ma un parere in nome della “ricerca della verità”.

Il “Parere pro-veritate” è richiesto in diversi momenti:

  1. all’inizio a supporto di decisioni preliminari,
  2. nel prosieguo della vicenda a chiarimento della dinamica della situazione,
  3. al termine quando è opportuno riesaminare gli accadimenti e i risultati conseguiti per decidere se dare seguito

Il “Parere pro veritate” è utile in quanto è tendenzialmente “oggettivo” e permette all’assistito di valutare la situazione, evitando il rischio di sovrastimare aspetti favorevoli alla propria posizione o al contrario a sottostimare i rischi a cui può andare incontro.

Presto assistenza CTP su tutto il territorio nazionale.